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Tracciabilità detrazioni fiscali art. 15 T.U.I.R.

Tracciabilità detrazioni fiscali art. 15 T.U.I.R.

Con la Legge di Bilancio 2020, viene introdotto dal 1 Gennaio 2020 l’obbligo di pagamenti tracciati per le spese per le quali si richiedono detrazioni fiscali.

Ecco il comma della legge:

“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241.”
Quindi dal primo Gennaio per poter ottenere la detrazione il genitore dovrà dimostrare di avere fatto un pagamento tracciato, ovvero tramite bonifico, bancomat o carta di credito.
In ogni caso la modifica normativa alle modalità di pagamento comporta l’introduzione di una importante rivoluzione comportamentale per i contribuenti, che saranno obbligati, per fruire della detrazione del 19% a conservare sia il giustificativo di spesa che la prova di pagamento tracciabile.
Le spese detraibili in ambito sportivo
Tra le spese indicate nell’articolo 15 del TUIR, di interesse per le associazioni e società ricordiamo:
  •  Erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1500 euro, in favore delle società e assicurazioni sportive dilettantistiche.
  • Spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed ad altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Sono previste due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili per:
  • Le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici
  • Le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
La detrazione delle spese per iscrizione a corsi sportivi
ricordiamo in cosa consiste la detrazione delle spese per iscrizione a corsi sportivi.
La Legge Finanziaria per l’anno 2007, al fine di sostenere e incentivare la pratica sportiva dilettantistica, ha introdotto la possibilità di detrarre dall’ Irpef una parte delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento dei ragazzi e dei giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico.
Tali costi sono pertanto qualificati come oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1°, lettera iquinquies del T. U. I. R..
La detrazione è pari al 19% della somma pagata e va calcolata su un importo massimo di 210 euro l’anno.
Con il decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 Marzo 2007, sono state definite le regole per usufruire dell’agevolazione fiscale.
Modalità di documentazione della spesa sostenuta.
Per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da bollettino bancario postale, da fattura ricevuta quietanza di pagamento, da cui devono risultare i seguenti elementi:
  1. I dati del soggetto che eroga il servizio sportivo (denominazione o regione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, e codice fiscale)
  2. La causale del pagamento;
  3. L’attività sportiva esercitata;
  4. L’importo pagato per la prestazione resa;
  5. I dati anagrafici del praticante l’attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

LINK:

Altroconsumo:     https://www.altroconsumo.it/730/trucchi-per-risparmiare-730/spese-famiglia/attivita-sportive/informazioni#  

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